31 Gennaio 2023 By Andrea Non attivi

LA NUOVA PAC: Agricoltore in Attività o “Agricoltore Attivo”

L’Agricoltore in Attività è il requisito basilare per ricevere l’erogazione di tutte le tipologie di pagamenti (Diretti e PSR).

Nel dettaglio l’Agricoltore in Attività è un requisito che deve essere rispettato ogni anno:

  • per ricevere il pagamento di tutti i sostegni e aiuti del I e II pilastro: la mancata osservanza del requisito determina

la non erogazione di qualsiasi importo relativo alla domanda;

  • per ottenere l’assegnazione di titoli a valere sulla Riserva Nazionale: l’assenza del requisito di Agricoltore in Attività determina l’esito negativo di una richiesta di accesso alla Riserva Nazionale;

  • per ricevere dei diritti all’aiuto per mezzo di un Trasferimento Titoli, in qualità di agricoltore “cessionario”.

Un titolare per essere considerato Agricoltore in Attività deve svolgere un livello minimo di attività agricola, che consiste nello svolgi- mento di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola.

 

Inoltre, l’agricoltore per essere considerato “in attività” deve essere in possesso al momento della presentazione della domanda di aiuto (domanda unica) di ALMENO UNO dei seguenti requisiti:

  1. agricoltore che nell’anno precedente a quello di domanda ha ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro (in assenza della domanda dell’anno precedente l’importo sarà calco- lato con la superficie ammissibile per l’importo medio per ettaro dei pagamenti diretti dell’anno precedente);

  2. iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese come impresa agricola ATTIVA in qualità di piccolo imprenditore oppure coltivatore diretto;

  3. iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale (IAP), colono o mezzadro;

  4. possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al 50%, in zone montane e/o svantaggiate, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

Le aziende con un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, che si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, devono avere e presentare fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per la produzione o per il mantenimento della superficie (le fatture, le bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile devono essere riferite all’anno prece- dente a quello di presentazione della domanda).