24 Luglio 2018 By Andrea Non attivi

Nuovi voucher: come usarli in agricoltura

Entrati in vigore i nuovi voucher,  ecco le indicazioni dell’Inps con le nuove regole relative al lavoro occasionale accessorio, che vanno a colmare la lacuna lasciata dai voucher (introdotti dal Jobs Act ed eliminati nel marzo scorso), che prevedono l’introduzione del libretto famiglia e del contratto di prestazione occasionale.

Per quanto riguarda il libretto famiglia sono ammesse solo le seguenti attività: 1) piccoli lavori domestici, compresi quelli di giardinaggio, pulizia e manutenzione; 2) assistenza domiciliare a bambini e persone anziane o ammalate o affette da disabilità; 3) insegnamento privato supplementare. In entrambi i casi le attività svolte per il medesimo committente devono rispettare il limite delle 280 ore di lavoro nell’anno civile.

I compensi devono rispettare i seguenti tre vincoli: 1) il prestatore non può ricevere più di 5.000 euro per anno civile dal complesso dei committenti; 2) il committente non può erogare più di 5.000 euro per anno civile al complesso dei prestatori di cui si avvale; 3) il prestatore non può ricevere più di 2.500 euro per anno civile dallo stesso committente. Al superamento del limite annuale di 280 ore di lavoro e/o del limite annuale di 2.500 euro nel rapporto tra prestatore e singolo committente, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato (tranne quando committente sono le Amministrazioni pubbliche).

E’ vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale per le 1) imprese con oltre 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; 2) imprese attive in edilizia, escavazione, lavorazione lapidei, estrazione in miniere, cave, torbiere; 3) imprese esecutrici di appalti di opere e servizi. Escluse anche le imprese del settore agricolo, salvo pensionati, disoccupati, studenti e percettori di prestazioni integrative del salario.

Quanto al settore agricolo, è possibile avvalersi esclusivamente di: 1) pensionati di vecchiaia e invalidità; 2) giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario; 3) disoccupati; 4) percettori di prestazioni integrative del reddito da lavoro, di REI (Reddito di inclusione), o di altre prestazioni di sostegno del reddito. Condizione comune a queste categorie è che nessuno sia stato iscritto l’anno prima negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento (i cosiddetti ‘voucher elettronici’) del valore nominale di 10 euro l’uno. Il singolo voucher può remunerare non più di un’ora di lavoro e un’ora di lavoro può essere retribuita anche con più di un voucher. La singola ora di lavoro occasionale accessorio, invece, non può essere remunerata meno di 9 euro. Nel settore agricolo il minimo è pari alla retribuzione media oraria stabilita dal contratto collettivo per il lavoro subordinato. In entrambi i casi non è previsto il voucher cartaceo.

Infine, riguardo al trattamento tributario, sia la normativa attuale che quella precedente prevede compensi esenti da imposta. In merito al trattamento previdenziale e assicurativo, invece, la contribuzione sociale obbligatoria (inglobata nel voucher) comprendeva contributi pensionistici del 13% alla Gestione separata dell’INPS e assicurativi per gli infortuni sul lavoro del 7% all’INAIL. Ora sono a carico del committente la contribuzione pensionistica del 33% alla Gestione separata dell’INPS , la contribuzione assicurativa per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del 3,5% all’INAIL.

Nel caso del libretto famiglia, per ogni voucher utilizzato, oltre ai 10 euro di valore nominale, sono a carico del committente 1,65 euro di contribuzione pensionistica alla Gestione separata dell’INPS, 0,25 euro di contribuzione assicurativa per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all’INAIL. A differenza che nel Jobs Act, adesso si specifica che, assieme agli infortuni sul lavoro, sono assicurate anche le malattie professionali (fonte Adnkrons)